Art. 10 · Relazione

Art. 10

Relazione

In vigore dal 16 lug 2012
Relazione 1.   L’Agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al titolare del certificato una relazione in cui riassume i fatti accertati alla luce dell’inchiesta svolta in conformità alla presente sezione. L’Agenzia trasmette inoltre alla Commissione il fascicolo d'inchiesta. 2.   Se nella relazione l’Agenzia giunge alla conclusione che il titolare del certificato ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme di attuazione, la relazione include anche (a) la valutazione delle circostanze della fattispecie, in conformità ai criteri stabiliti all’ del presente regolamento; (b) la richiesta rivolta alla Commissione affinché irroghi multe o sanzioni pecuniarie periodiche; (c) una proposta motivata che specifichi l’importo delle multe o delle sanzioni pecuniarie periodiche. 3.   L’Agenzia adotta la relazione entro [12 mesi] dalla notifica dell’avvio del procedimento per inottemperanza a norma dell’ oppure entro [6 mesi] dalla notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo a norma dell’.
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