Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
1.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro l'11 giugno 2012. 2.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, quando le domande uniche relative al 2012 includono una domanda di premio per pecora e capra, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano, per il suddetto premio, agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro il 25 maggio 2012.
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