Art. 1
Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania
In vigore dal 16 lug 2012
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato come segue:
(1)
È inserito il seguente articolo:
"Articolo 12bis
Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania
1. Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:
a)
gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;
b)
gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;
c)
ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU" di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA", apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;
d)
i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;
e)
l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 (*1) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;
f)
gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.
2. La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.
Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.
3. In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE (*2).
4. L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.
(*1)
GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11."
(*2)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."
"
(2)
L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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