Art. 2
In vigore dal 16 lug 2012
Le voci per le persone che figurano nell’allegato II del presente regolamento sono soppresse dall’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:643:oj#art-2