Art. 4 · Responsabilità dei rivenditori

Art. 4

Responsabilità dei rivenditori

In vigore dal 12 lug 2012
Responsabilità dei rivenditori 1.   I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che: a) ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l’apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare ai sensi dell’allegato IV; b) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica; c) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello. 2.   I rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati per gli utilizzatori finali si assicurano che: a) le informazioni contenute nell’etichetta di cui all’allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni: i) in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all’energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico; ii) in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un dato apparecchio di illuminazione che ne descriva i parametri tecnici specifici. In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all’allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale; b) ciascun modello presentato in un punto di vendita sia corredato dell’etichetta prevista all’allegato I.2 L’etichetta è esposta secondo una delle seguenti modalità (o entrambe): i) in prossimità dell’apparecchio di illuminazione esposto, in modo da essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello, senza che per ciò sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; ii) corredando in modo chiaro le informazioni più direttamente visibili relative all’apparecchio di illuminazione esposto nel punto di vendita (quali informazioni sul prezzo o tecniche); c) se l’apparecchio di illuminazione è venduto in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l’utilizzatore finale può sostituire nell’apparecchio di illuminazione, l’imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all’interno o all’esterno dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull’imballaggio originale della lampada e prescritte dal presente regolamento e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE.
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