Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 lug 2012
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. In deroga al secondo comma: a) le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento: i) articolo 10 ter, paragrafo 5, articolo 10 quater, paragrafi 1 e 4, e articolo 10 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, inseriti dall’, punto 2, del presente regolamento; ii) articolo 133 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dall’, punto 9, del presente regolamento; iii) , punti 5, 6, 7, 8 e 13 del presente regolamento; b) l’, punti 1, lettera b), e 11, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
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