Art. 2
In vigore dal 11 lug 2012
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
In deroga al secondo comma:
a)
le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento:
i)
articolo 10 ter, paragrafo 5, articolo 10 quater, paragrafi 1 e 4, e articolo 10 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, inseriti dall’, punto 2, del presente regolamento;
ii)
articolo 133 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dall’, punto 9, del presente regolamento;
iii)
, punti 5, 6, 7, 8 e 13 del presente regolamento;
b)
l’, punti 1, lettera b), e 11, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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