Art. 1 · Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013

Art. 1

Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013

In vigore dal 11 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue: 1) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’articolo 11 del presente regolamento, l’importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile anteriore al 2013 non supera, dopo l’applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell’ del regolamento (CE) n. 378/2007, oppure nell’anno civile 2013 dopo l’applicazione degli articoli 10 bis e 10 ter del presente regolamento, e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell’allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all’ del regolamento (CE) n. 378/2007 per gli anni civili anteriori al 2013, o di cui agli articoli 10 bis e 10 ter del presente regolamento per l’anno civile 2013, al fine di conformarsi ai massimali di cui all’allegato IV del presente regolamento.»; b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013 1.   Gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR, da concedere a un agricoltore nell’anno civile 2013, sono ridotti del 10 %. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo. 4.   In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0 % nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania. Articolo 10 ter Aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013 1.   Gli Stati membri che hanno applicato l’ del regolamento (CE) n. 378/2007 per l’anno civile 2012 possono applicare una riduzione («aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica ad integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento. L’aggiustamento volontario può essere differenziato su base regionale purché lo Stato membro si sia avvalso dell’opzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007. 2.   Il tasso massimo di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 10 bis e del paragrafo 1 del presente articolo non è superiore al tasso percentuale di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 7 del presente regolamento e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 applicato agli importi da erogare agli agricoltori per l’anno civile 2012 nelle regioni interessate. 3.   Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario non sono superiori agli importi netti fissati dalla Commissione per l’anno civile 2012 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007. 4.   Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono generati, come sostegno dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e finanziati dal FEASR. 5.   Entro l’8 ottobre 2012 gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione quanto segue: a) il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione; b) l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione. Articolo 10 quater Importi risultanti dall’aggiustamento volontario e dall’applicazione dell’articolo 136 1.   In base agli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2 che fissano gli importi risultanti dall’aggiustamento volontario. 2.   Gli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1, nonché gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 per l’esercizio finanziario 2014, sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro del contributo del FEASR ai programmi di sviluppo rurale. 3.   Gli Stati membri possono decidere di superare il tasso massimo di contributo del FEASR relativamente agli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui al paragrafo 2. Gli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, di cui al paragrafo 2, non sono soggetti al pagamento dell’importo unico a titolo di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli importi di cui al paragrafo 2 nei piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2. Articolo 10 quinquies Massimale netto del FEAGA 1.   Il massimale per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 è calcolato sottraendo agli importi massimi per esso stabiliti dal regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli importi di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2, che stabiliscono il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 in base ai dati di cui al paragrafo 1.»; 3) all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, nell’esercizio finanziario 2014, l’adeguamento di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato della PAC stabiliti nel regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aumentate degli importi di cui all’articolo 10 ter del presente regolamento e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 dello stesso per l’esercizio finanziario 2014 prima dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento, ma senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR.»; 4) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell’anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.»; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Delega di poteri Per garantire l’applicazione ottimale degli aggiustamenti dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, recanti norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo degli aggiustamenti dei pagamenti nel 2013 di cui all’articolo 10 bis e della disciplina finanziaria di cui all’articolo 11.»; 6) all’articolo 68, paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «8.   Entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2013:»; 7) l’articolo 69, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o entro il 1o settembre 2012, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1.»; 8) all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o il 1o settembre 2012, di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.»; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 133 bis Aiuti nazionali transitori 1.   Ad eccezione della Bulgaria e della Romania, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013. Salvo nel caso di Cipro, la concessione di tali aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione, da accordare conformemente al paragrafo 5. 2.   Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali i pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, gli aiuti concessi dallo Stato sono stati autorizzati nel 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133. 3.   Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133. 4.   L’importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato a una dotazione finanziaria specifica per settore, che è pari alla differenza tra: a) il sostegno diretto complessivo che può essere concesso agli agricoltori nel pertinente settore nel 2012, compresi tutti i pagamenti ricevuti ai sensi dell’articolo 132; e b) l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile per il medesimo settore in base al regime di pagamento unico per superficie nel 2013. Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell’allegato XVII bis. 5.   Sulla base di una notifica presentata, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2 o all’articolo 141 ter, paragrafo 2 che autorizzano gli aiuti nazionali transitori e: a) stabiliscono la dotazione finanziaria per settore; b) stabiliscono, se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori; c) fissano le condizioni per la concessione degli aiuti; e d) definiscono il tasso di cambio applicabile per i pagamenti. 6.   I nuovi Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.»; 10) gli articoli 134 e 135 sono soppressi; 11) l’articolo 136 è soppresso; 12) l’articolo 139 è sostituito dal seguente: «Articolo 139 Aiuti concessi dagli Stati In deroga all’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (*1), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento a norma degli articoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 e 71, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 86, dell’articolo 98, paragrafo 4, dell’articolo 111, paragrafo 5, dell’articolo 120, dell’articolo 129, paragrafo 3, e degli articoli 131, 132, 133 e 133 bis del medesimo. (*1)   GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7 »;" 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 141 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo che va dal 1o settembre 2012 al 31 dicembre 2013. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 141 ter Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 14) all’allegato IV è aggiunta la colonna seguente: «2013 569 903 964,3 5 329,6 101,2 1 255,5 2 344,5 5 055,2 7 853,1 4 128,3 53,5 146,4 379,8 34,7 1 313,1 5,5 830,6 715,7 3 043,4 566,6 144,3 385,6 539,2 708,5 3 650 »; 15) è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO XVII bis AIUTI NAZIONALI TRANSITORI A CIPRO (EUR) Settore 2013 Cereali (escluso frumento duro) 141 439 Frumento duro 905 191 Latte e prodotti lattiero-caseari 3 419 585 Bovini 4 608 945 Ovini e caprini 10 572 527 Suini 170 788 Pollame e uova 71 399 Vino 269 250 Olio di oliva 3 949 554 Uva da tavola 66 181 Uva secca 129 404 Pomodori trasformati 7 341 Banane 4 285 696 Tabacco 1 027 775 Frutta decidua, compresa la frutta a nocciolo 173 390 Totale 29 798 462 ».
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