Art. 1 · Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE

Art. 1

Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE La decisione n. 1639/2006/CE è così modificata: 1) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «5 bis.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015. Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine. La relazione intermedia di cui al primo comma comprende un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafi da 2 bis a 2 sexies, unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»; 2) all’articolo 26, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e della banda larga e maggiori investimenti in queste tecnologie;» 3) l’articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I progetti di cui al paragrafo 1, lettera a), promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato. L’Unione può accordare sovvenzioni per tali progetti. In alternativa, durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, l’Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per strumenti di debito o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, terzo comma, è uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, affronta situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato e garantisce l’addizionalità. Esso previene le distorsioni della concorrenza, punta a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi sotto forma di un supporto di credito. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti: a) si configura come uno strumento di debito o una garanzia concessi dalla BEI con il concorso di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione, a favore del finanziamento di progetti nei settori delle TIC e della banda larga, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato; b) riduce il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti; c) è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto. 2 ter.   L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante ai meccanismi di supporto di credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo alle operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI. 2 quater.   Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato III bis. Le modalità e le condizioni dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure. 2 quinquies.   Nel 2013 è possibile utilizzare un importo fino a 20 milioni di EUR dei fondi di bilancio stanziati per l’attuazione della politica per le TIC e la banda larga, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, lettera b). Data la durata limitata della fase pilota, lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari può riutilizzare eventuali entrate ottenute entro il 31 dicembre 2013 a favore di strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario pluriennale, gli eventuali fondi restanti sono reintegrati come entrate nel bilancio generale dell’Unione. 2 sexies.   Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, con cadenza semestrale durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti.»; 4) è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO III bis Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater. La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabiliti in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato. a)   Il meccanismo della BEI 1. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come un meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di siffatti prestiti. 2. Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso. 3. Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso. b)   Dotazione TIC: 2013: fino a 20 milioni di EUR; La richiesta di storno per il pagamento dei suddetti importi è inoltrata entro il 31 dicembre 2012 ed è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito. Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, dell’importo del 2013, stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2. c)   Conto fiduciario 1. La BEI accende un conto fiduciario in cui è versato il contributo dell’Unione e le entrate derivanti da tale contributo. 2. Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi ed i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”. d)   Utilizzo del contributo dell’Unione Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI: 1. ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili; 2. ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione. e)   Condivisione dei rischi e dei proventi Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento all’interno del portafoglio di progetti. f)   Prezzi La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI. g)   Procedura di richiesta Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia. h)   Procedura di approvazione La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico. i)   Durata 1. Il contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnato entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014. 2. In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sul conto fiduciario, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari per coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”. 3. I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente. j)   Relazioni Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI. Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater. k)   Monitoraggio, controllo e valutazione La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1). La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione. Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. La valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui i prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:670:oj#art-1