Art. 1
In vigore dal 10 lug 2012
Le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 , originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni è chiuso.
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