Art. 1
In vigore dal 10 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ai fini del presente regolamento, per “comitato delle sanzioni” s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1572 (2004).»;
2)
l’ è soppresso;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e figurante nell’allegato I, originario o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alla lettera a) del presente articolo.»;
4)
l’articolo 4 è soppresso;
5)
i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, figurante nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale non letale incluso nell’allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.
2. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, figurante nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, elencato nell’allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e per il sostegno da parte dell’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l’appoggiano, oppure a essere da queste utilizzati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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