Art. 7
Relazioni relative ai controlli sugli organismi di controllo
In vigore dal 6 lug 2012
Relazioni relative ai controlli sugli organismi di controllo
1. Le autorità competenti redigono relazioni sui singoli controlli che hanno effettuato; tali relazioni comprendono una descrizione del processo e delle tecniche applicate nonché le relative risultanze e conclusioni.
2. Le autorità competenti forniscono all'organismo di controllo che è stato oggetto del controllo le risultanze e le conclusioni del progetto di relazione. L'organismo di controllo può formulare osservazioni alle autorità competenti entro la scadenza specificata dalle stesse.
3. Le autorità competenti redigono le relazioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 sulla base delle relazioni relative ai singoli controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:607:oj#art-7