Art. 4
Valutazione e attenuazione del rischio
In vigore dal 6 lug 2012
Valutazione e attenuazione del rischio
La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all', paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 995/2010, possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i criteri seguenti:
a)
hanno stabilito e messo a disposizione di altre parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;
b)
specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;
c)
prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno prelevato in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;
d)
prevedono controlli, verificati da altre parte terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento.
Storico versioni
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