Art. 3
Informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore
In vigore dal 6 lug 2012
Informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore
1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. La denominazione scientifica completa della specie di albero di cui all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 è fornita qualora esista ambiguità nell'utilizzo del nome comune.
3. Le informazioni sulla regione subnazionale di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite qualora il rischio di provenienza illegale vari da una regione subnazionale a un'altra.
4. Le informazioni sulla concessione di taglio di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite qualora il rischio di provenienza illegale vari da una concessione di taglio a un'altra in un paese o in una regione subnazionale.
Ai fini del primo comma, qualsiasi accordo che conferisca il diritto di prelevare legname in una determinata zona è considerato una concessione di taglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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