Art. 8 · Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni lunghe

Art. 8

Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni lunghe

In vigore dal 5 lug 2012
Posizioni corte nette in debito sovrano — posizioni lunghe 1.   Ai fini del presente articolo e dell’allegato II, per prezzo si intende il rendimento, ovvero nel caso in cui non vi sia rendimento per una delle pertinenti attività o passività o qualora il rendimento costituisca un elemento di confronto inappropriato tra le pertinenti attività o passività, si intende il prezzo. La detenzione di uno strumento di debito sovrano mediante una posizione lunga in un paniere di strumenti di debito sovrano di diversi emittenti sovrani è, in relazione a detto debito sovrano, altresì presa in considerazione nella misura in cui il debito sovrano è rappresentato nel paniere. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, per esposizione mediante uno strumento finanziario diverso dal debito sovrano che conferisce un vantaggio finanziario in caso di aumento del prezzo del debito sovrano si intende un’esposizione mediante uno o più degli strumenti di cui all’allegato I, parte 2, purché il loro valore dipenda sempre dal valore del debito sovrano per il quale deve essere calcolata la posizione corta netta e che conferisce un vantaggio finanziario in caso di un aumento del prezzo o del valore del debito sovrano. 3.   Sempre che siano strettamente correlate ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 e dei paragrafi 4 e 5, tutte le detenzioni nette di debito sovrano di un emittente sovrano che è strettamente correlato al prezzo del debito sovrano in qualsiasi posizione corta sono incluse nel calcolo della posizione lunga. Non sono inclusi gli strumenti di debito sovrano di emittenti situati al di fuori dell’Unione. 4.   Per le attività che hanno un prezzo su un mercato liquido, la stretta correlazione tra il prezzo dello strumento di debito di un altro emittente sovrano e il prezzo del debito dell’emittente sovrano in questione è misurata su base storica utilizzando dati quotidiani ponderati accumulati nel periodo di 12 mesi precedente la posizione sul debito sovrano. Per le attività che non hanno un mercato liquido o per le quali la cronologia del prezzo è inferiore a 12 mesi, si utilizza un appropriato parametro sostitutivo di durata analoga. 5.   Ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012, uno strumento di debito e un debito sovrano emesso sono considerati strettamente correlati se il coefficiente di correlazione di Pearson tra il prezzo dello strumento di debito di un altro emittente sovrano e il prezzo del debito sovrano in questione per il pertinente periodo è pari almeno all’80 %. 6.   Se in seguito, in un periodo di tempo di 12 mesi, la posizione cessa di essere strettamente correlata, il debito sovrano dell’emittente sovrano in precedenza strettamente correlato non è più preso in considerazione ai fini del calcolo della posizione lunga. Tuttavia, in caso di diminuzione temporanea del livello di correlazione del debito sovrano al di sotto del livello di cui al paragrafo 4 per un periodo inferiore a tre mesi si ritiene che le posizioni non cessino di essere strettamente correlate, purché il coefficiente di correlazione sia almeno pari al 60 % per tutto il periodo di tre mesi. 7.   Per il calcolo delle posizioni corte nette è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti.
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