Art. 7
Posizioni corte nette in titoli azionari — disposizioni generali
In vigore dal 5 lug 2012
Posizioni corte nette in titoli azionari — disposizioni generali
Ai fini delle posizioni corte nette di cui agli si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
è irrilevante se è stato concordato il regolamento in contanti o la consegna fisica delle attività sottostanti;
b)
le posizioni corte in strumenti finanziari che danno diritto a titoli azionari non emessi e a diritti di sottoscrizione, obbligazioni convertibili e altri strumenti analoghi non sono prese in considerazione come posizioni corte nel calcolo della posizione corta netta.
Storico versioni
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