Art. 24 · Criteri e fattori di cui tener conto per determinare le condizioni in cui emergono eventi o sviluppi sfavorevoli o minacce

Art. 24

Criteri e fattori di cui tener conto per determinare le condizioni in cui emergono eventi o sviluppi sfavorevoli o minacce

In vigore dal 5 lug 2012
Criteri e fattori di cui tener conto per determinare le condizioni in cui emergono eventi o sviluppi sfavorevoli o minacce 1.   Ai fini degli articoli da 18 a 21 del regolamento (UE) n. 236/2012, tra gli eventi o gli sviluppi sfavorevoli che possono rappresentare una seria minaccia per la stabilità finanziaria o per la fiducia nel mercato negli Stati membri interessati o in uno o più altri Stati membri ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 236/2012, figurano atti, risultati, fatti o eventi per i quali si presume o si può ragionevolmente presumere che provochino quanto segue: a) gravi problemi finanziari, monetari e di bilancio che possono causare l’instabilità finanziaria di uno Stato membro, di una banca o di altro istituto finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, quali imprese di assicurazione, gestori di infrastrutture di mercato, società di gestione di attività operanti nell’Unione, quando ciò rischia di compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione; b) un’azione di rating o l’inadempimento di Stati membri o banche o altri enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario mondiale, quali imprese di assicurazione, gestori di infrastrutture di mercato e società di gestione di attività operanti nell’Unione, che causino o di cui si può ragionevolmente presumere che possano causare gravi incertezze sulla loro solvibilità; c) una forte pressione alla vendita o un’insolita volatilità che generi notevoli pressioni al ribasso degli strumenti finanziari relativi a banche e ad altri enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario complessivo, quali imprese di assicurazione, gestori di infrastrutture di mercato e società di gestione di attività operanti nell’Unione, e ad emittenti sovrani, a seconda del caso; d) eventuali danni alle strutture fisiche di importanti emittenti finanziari, alle infrastrutture del mercato, ai sistemi di compensazione e di regolamento, e alle autorità di vigilanza, che possano incidere negativamente sui mercati, in particolare quando i danni derivano da calamità naturale o attacco terroristico; e) eventuali perturbazioni del sistema di pagamento o dei processi di regolamento, in particolare di quelli relativi alle operazioni interbancarie, che causano o potrebbero causare gravi perturbazioni o ritardi dei pagamenti o dei regolamenti nei sistemi di pagamento dell’Unione, in particolare quando questi possono condurre alla propagazione di stress finanziario o economico nelle banche e in altri enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario mondiale, quali imprese di assicurazione, gestori di infrastrutture di mercato e società di gestione delle attività o in uno Stato membro. 2.   Ai fini dell’articolo 27, l’AESFEM tiene conto, nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, delle possibilità di ricadute negative o di contagio su altri sistemi o emittenti e, in particolare, dell’esistenza di qualsiasi tipo di fenomeno autoavverantesi. 3.   Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), per minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione si intende: a) ogni minaccia di grave instabilità finanziaria, monetaria o di bilancio di uno Stato membro o del sistema finanziario di uno Stato membro che possa gravemente minacciare l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione; b) la possibilità che uno Stato membro o un emittente sovranazionale divenga inadempiente; c) ogni danno grave alle strutture fisiche di importanti emittenti finanziari, alle infrastrutture del mercato, ai sistemi di compensazione e di regolamento e alle autorità di vigilanza, che possano incidere negativamente sui mercati transfrontalieri, in particolare qualora i danni derivino da calamità naturale o attacco terroristico, quando tali danni possono gravemente minacciare l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione; d) eventuali perturbazioni gravi dei sistemi di pagamento o dei processi di regolamento, in particolare di quelli relativi alle operazioni interbancarie, che causano o potrebbero causare gravi perturbazioni o ritardi dei pagamenti o dei regolamenti nei sistemi di pagamento transfrontalieri dell’Unione, in particolare quando questi possono condurre alla propagazione di stress finanziario o economico in tutto o in parte del sistema finanziario dell’Unione.
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