Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 lug 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a)   «gruppo»: persone giuridiche che sono imprese controllate ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la singola persona fisica o giuridica che controlla l’impresa; b)   «emittente sovranazionale»: emittente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), punti i), iv), v) e vi), del regolamento (UE) n. 236/2012.
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