Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 lug 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «gruppo»: persone giuridiche che sono imprese controllate ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la singola persona fisica o giuridica che controlla l’impresa;
b) «emittente sovranazionale»: emittente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), punti i), iv), v) e vi), del regolamento (UE) n. 236/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:918:oj#art-2