Art. 78 · Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

Art. 78

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni concernenti gli estremi e le procedure 1.   Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’, paragrafo 2; b) i mezzi di impugnazione di cui all’; c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’; e d) le procedure di ricorso di cui all’. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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