Art. 73 · Sospensione degli effetti del certificato

Art. 73

Sospensione degli effetti del certificato

In vigore dal 4 lug 2012
Sospensione degli effetti del certificato 1.   Gli effetti del certificato possono essere sospesi: a) dall’autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell’; o b) dall’autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall’autorità di rilascio in virtù dell’, in pendenza di tale impugnazione. 2.   L’autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l’autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’eventuale sospensione degli effetti del certificato. Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.
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