Art. 72 · Procedure di ricorso

Art. 72

Procedure di ricorso

In vigore dal 4 lug 2012
Procedure di ricorso 1.   Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’ possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato. Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’ e dell’, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse. Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato. 2.   Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l’autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l’autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.
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