Art. 64 · Competenza a rilasciare il certificato

Art. 64

Competenza a rilasciare il certificato

In vigore dal 4 lug 2012
Competenza a rilasciare il certificato Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’, dell’, dell’ o dell’. L’autorità di rilascio è: a) un organo giurisdizionale quale definito all’, paragrafo 2; o b) un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.
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