Art. 63
Scopo del certificato
In vigore dal 4 lug 2012
Scopo del certificato
1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
a)
la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
b)
l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
c)
i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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