Art. 63 · Scopo del certificato

Art. 63

Scopo del certificato

In vigore dal 4 lug 2012
Scopo del certificato 1.   Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità. 2.   Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
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