Art. 53
Sospensione del procedimento
In vigore dal 4 lug 2012
Sospensione del procedimento
L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’ o dell’, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:650:oj#art-53