Art. 52 · Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

Art. 52

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

In vigore dal 4 lug 2012
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività L’organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’ o dell’ rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’. Esso si pronuncia senza indugio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:650:oj#art-52