Art. 34 · Rinvio

Art. 34

Rinvio

In vigore dal 4 lug 2012
Rinvio 1.   Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge. 2.   Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all’, paragrafo 2, all’, all’, all’, lettera b), e all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:650:oj#art-34