Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2012
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima; b) «patto successorio», l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo; c) «testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone; d) «disposizione a causa di morte», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio; e) «Stato membro d’origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l’atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo; f) «Stato membro dell’esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico; g) «decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; h) «transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall’organo giurisdizionale o conclusa davanti all’organo giurisdizionale nel corso di un procedimento; i) «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine; 2.   Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia. Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.
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