Art. 26 · Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

Art. 26

Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

In vigore dal 4 lug 2012
Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte 1.   Ai fini degli i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale: a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione; b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione; c) l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte; d) l’interpretazione della disposizione; e) il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione. 2.   Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’ o dell’, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione.
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