Art. 26
Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte
In vigore dal 4 lug 2012
Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte
1. Ai fini degli i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:
a)
la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
b)
le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
c)
l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;
d)
l’interpretazione della disposizione;
e)
il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.
2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’ o dell’, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:650:oj#art-26