Art. 6 · Funzioni dell’agenzia

Art. 6

Funzioni dell’agenzia

In vigore dal 4 lug 2012
Funzioni dell’agenzia 1.   L’agenzia, oltre alle funzioni a essa assegnate a norma degli , svolge le seguenti funzioni: a) mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente una banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose («la banca dati»); b) mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web; c) fornire, se de caso, all’industria, con l’accordo della Commissione e previa consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento; d) fornire, con l’accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento; e) su richiesta degli esperti degli Stati membri o della Commissione che fanno parte del comitato della convenzione per l’esame delle sostanze chimiche, nell’ambito delle risorse disponibili, contribuire all’elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione di cui all’ della convenzione e di altri documenti tecnici relativi all’attuazione della convenzione; f) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente regolamento; g) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell’esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell’Unione. 2.   Il segretariato dell’agenzia svolge le funzioni assegnate all’agenzia dal presente regolamento.
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