Art. 25 · Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all’agenzia

Art. 25

Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all’agenzia

In vigore dal 4 lug 2012
Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all’agenzia L’agenzia specifica i formati e i programmi informatici e li mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito Internet per la trasmissione di informazioni. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per le proprie trasmissioni all’agenzia in conformità del presente regolamento.
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