Art. 23
Aggiornamento degli allegati
In vigore dal 4 lug 2012
Aggiornamento degli allegati
1. L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I è riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell’Unione e nell’ambito della convenzione.
2. Nel determinare se una la misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di una qualunque delle sottocategorie, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I.
Nel determinare se una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I.
3. La decisione di inserire le singole sostanze chimiche nell’allegato I o di modificarne l’inserimento, ove opportuno, è adottata senza indugio.
4. Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle misure seguenti:
a)
inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell’allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti;
b)
iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (22);
c)
inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione;
d)
modifiche di voci esistenti dell’allegato V;
e)
emendamenti degli allegati II, III, IV e VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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