Art. 19
Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori
In vigore dal 4 lug 2012
Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori
1. Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all’, paragrafi 2 e 4, indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni di esportazione (casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell’, paragrafo 5, dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo o delle sostanze chimiche per le quali tali obblighi non sussistono più ai sensi dell’, paragrafo 6, ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.
3. Ove richiesto dall’agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati per trasmettere le informazioni necessarie all’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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