Art. 14 · Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

Art. 14

Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

In vigore dal 4 lug 2012
Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione 1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri, all’agenzia e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri e l’agenzia circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell’, paragrafo 2, della convenzione. L’agenzia attribuisce a ciascuna decisione di importazione un numero di riferimento identificativo e conserva tutte le informazioni disponibili relative a tali decisioni mettendole a disposizione del pubblico attraverso la banca dati e provvede inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta. 2.   La Commissione attribuisce a ogni sostanza chimica elencata nell’allegato I un codice di classificazione nell’ambito della nomenclatura combinata dell’Unione europea. Tali codici di classificazione sono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati alla nomenclatura del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione. 3.   Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza, le informazioni e le decisioni trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1. 4.   Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui il segretariato informa per la prima volta la Commissione di tali decisioni a norma del paragrafo 1. 5.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri consigliano e assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all’importazione di una data sostanza chimica. 6.   Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati, indipendentemente dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in altro paese importatore, soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione attraverso l’autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore in consultazione con la Commissione, assistita dall’agenzia, e l’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un’autorità competente di un altro paese importatore; b) nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I da esportare verso paesi OCSE, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore può, su richiesta dell’esportatore e in consultazione con la Commissione, decidere, caso per caso, che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell’importazione nel paese OCSE in questione, la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata in tale paese OCSE. Quando è chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato al primo comma del presente paragrafo, lettera a), se l’agenzia non ottiene una risposta entro trenta giorni, l’agenzia, per conto della Commissione, invia un sollecito, a meno che la Commissione o l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore ricevano una risposta e la trasmettano all’agenzia. Ove opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, l’agenzia può inviare ulteriori solleciti, come necessario. 7.   Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, può decidere caso per caso e secondo quanto stabilito al secondo comma del presente paragrafo, che l’esportazione può avere luogo se non sussistono elementi forniti da fonti ufficiali che la parte importatrice o da un altro paese abbiano adottato una misura di regolamentazione definitiva intesa a vietare l’uso della sostanza chimica o a sottoporla a rigorose restrizioni e se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o b) l’uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dalla persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese, non figura in una delle categorie specificate per la sostanza elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore in questione. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato 1, un’esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo se la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1 A o 1B, o tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A o 1B, oppure se la sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità o elevata persistenza ed elevata bioaccumulabilità. Al momento di decidere in merito all’esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, considera il possibile impatto sulla salute umana o l’ambiente dell’utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore e invia la pertinente documentazione all’agenzia, affinché sia resa disponibile attraverso la banca dati. 8.   La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o della decisione di procedere con l’esportazione in assenza di un consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità: a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso esplicito entro la fine del terzo anno civile successivo all’ottenimento del consenso, a meno che le condizioni di tale consenso dispongano altrimenti; b) a meno che non sia stata ricevuta nel frattempo una risposta alla richiesta, ogni decisione di procedere in assenza di consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è valida per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è richiesto un consenso esplicito. Nei casi descritti al primo comma, lettera a), le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo pertinente per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito. 9.   L’agenzia registra nella banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e le decisioni di procedere in assenza di consenso esplicito, inclusa la documentazione di cui al paragrafo 7, terzo comma. A ciascun consenso esplicito o decisione di procedere in assenza di consenso esplicito è assegnato un numero di riferimento identificativo, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, come le date di validità. Le informazioni non riservate sono messe a disposizione del pubblico attraverso la banca dati. 10.   Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente alla data di scadenza, ove tale data sia indicata o sia deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza chimica non lo consentano. In particolare, nel caso di pesticidi gli esportatori garantiscono che le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori sia ottimizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete. 11.   Qualora esportino pesticidi, gli esportatori assicurano che le etichette contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione dell’Unione.
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