Art. 12
Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC
In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC
Nel caso in cui una sostanza chimica figuri esclusivamente nella parte 1 dell’allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell’, paragrafo 8, lettera b), la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative alle pertinenti misure di regolamentazione definitive, affinché le informazioni possano essere trasmesse, ove opportuno, ad altre parti della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:649:oj#art-12