Art. 11 · Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

Art. 11

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

In vigore dal 4 lug 2012
Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione 1.   La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC. 2.   Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all’adozione della pertinente misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, tale notifica PIC è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni a decorrere dalla data in cui la misura di regolamentazione definitiva deve essere applicata. 3.   La notifica PIC contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV. 4.   Nel definire le priorità relativamente alle notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura i requisiti in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettati, e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo. Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta. 5.   In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultima deve essere applicata. La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2. 6.   Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di regolamentazione definitiva. Gli Stati membri e l’agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario nel compito di raccogliere tali informazioni. 7.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni. Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno dell’Unione. 8.   Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione informa la Commissione in merito all’eventualità che quest’ultima debba: a) procedere a una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo; oppure b) trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell’.
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