Art. 83 · Segreto professionale

Art. 83

Segreto professionale

In vigore dal 4 lug 2012
Segreto professionale 1.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell’ e per le autorità di cui all’, paragrafo 3, per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento. 2.   Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti. 3.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali. 4.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione. 5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.
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