Art. 77 · Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

Art. 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

In vigore dal 4 lug 2012
Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell’Unione ai fini dell’ soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente al paragrafo 2. 2.   Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo: a) di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza; b) che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’, paragrafo 2; e c) che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata. L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.
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