Art. 73 · Misure di vigilanza dell’AESFEM

Art. 73

Misure di vigilanza dell’AESFEM

In vigore dal 4 lug 2012
Misure di vigilanza dell’AESFEM 1.   Qualora constati, conformemente all’, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti: a) richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione; b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’; c) emanare una comunicazione pubblica; d) in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. 2.   L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti: a) la durata e la frequenza della violazione; b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa; c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione; d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa. 3.   L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate. Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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