Art. 71
Revoca della registrazione
In vigore dal 4 lug 2012
Revoca della registrazione
1. Fatto salvo l’, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:
a)
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;
b)
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.
2. L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.
3. Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.
4. L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’.
Storico versioni
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