Art. 68 · Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

Art. 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 4 lug 2012
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   L’AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli , salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli sono di natura amministrativa. 3.   Qualora l’AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione. 4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli costituiscono titolo esecutivo. L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia. Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale. L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. 5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.
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