Art. 6 · Registro pubblico

Art. 6

Registro pubblico

In vigore dal 4 lug 2012
Registro pubblico 1.   L’AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell’AESFEM. 2.   Il registro comprende: a) le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’; b) le CCP autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione; c) le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale; d) le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’, paragrafo 3; e) la durata residua minima dei contratti derivati di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii); f) le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica. 3.   Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una determinata categoria di derivati, l’AESFEM la elimina immediatamente dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC. 4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

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