Art. 59 · Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

Art. 59

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

In vigore dal 4 lug 2012
Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione 1.   L’AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata. L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’, paragrafo 1. 2.   L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1. 3.   L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.
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