Art. 45 · Linee di difesa in caso di inadempimento

Art. 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

In vigore dal 4 lug 2012
Linee di difesa in caso di inadempimento 1.   Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie. 2.   Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. 3.   Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all’, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente. 4.   Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempimento di un altro partecipante diretto. 5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell’ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4. L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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