Art. 38 · Trasparenza

Art. 38

Trasparenza

In vigore dal 4 lug 2012
Trasparenza 1.   Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti. Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti. 2.   Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti. 3.   Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata. 4.   Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’. 5.   Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
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