Art. 37 · Requisiti di partecipazione

Art. 37

Requisiti di partecipazione

In vigore dal 4 lug 2012
Requisiti di partecipazione 1.   Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. 2.   Le CCP assicurano l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all’anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti. 3.   I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l’accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti. 4.   Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro. 5.   Le CCP possono rifiutare l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi. 6.   Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all’asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.
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