Art. 32
Valutazione
In vigore dal 4 lug 2012
Valutazione
1. Nel valutare la notifica di cui all’, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:
a)
la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
b)
la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;
c)
se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;
d)
l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’ della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.
Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.
2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
5. In deroga all’, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.
6. Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
a)
un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;
b)
l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;
c)
una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.
7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:648:oj#art-32