Art. 22 · Autorità competente

Art. 22

Autorità competente

In vigore dal 4 lug 2012
Autorità competente 1.   Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l’AESFEM. Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli . 2.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni. 3.   Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento. Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito. 4.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
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