Art. 20 · Revoca dell’autorizzazione

Art. 20

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 4 lug 2012
Revoca dell’autorizzazione 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP: a) non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti; b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito; d) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento. 2.   Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP ne dà comunicazione all’AESFEM e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi. 3.   L’autorità competente della CCP consulta i membri del collegio sulla necessità di revocare l’autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente. 4.   Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione. 5.   L’autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare. 6.   L’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio la propria decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio. 7.   La decisione di revoca dell’autorizzazione è valida in tutta l’Unione.
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