Art. 15
Estensione delle attività e dei servizi
In vigore dal 4 lug 2012
Estensione delle attività e dei servizi
1. Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione iniziale ne fanno richiesta all’autorità competente della CCP. Si considera estensione dell’autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l’autorizzazione.
L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’.
2. Quando una CCP intende estendere l’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l’autorità competente della CCP ne informa immediatamente l’autorità competente dell’altro Stato membro.
Storico versioni
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