Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2012
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni. 2.   Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti. 3.   Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE. 4.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; b) la Banca dei regolamenti internazionali. 5.   Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti: a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE; b) enti del settore pubblico ai sensi dell’, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime; c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo. A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali. La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.
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