Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2012
La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 22 giugno 2012 alle ore 17.00. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle tonnare suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:606:oj#art-2